1.Modalità e tempistiche di presentazione della denuncia
La Banca adotta un modello di gestione dei disconoscimenti che non prevede l’obbligo di presentazione della richiesta di disconoscimento con contestuale acquisizione della copia della denuncia alle Autorità competenti. La denuncia alle Autorità competenti può tuttavia assumere rilevanza nella conduzione delle valutazioni istruttorie sulle operazioni non autorizzate, in quanto contenente ulteriori dettagli informativi utili per contestualizzare i fatti su cui si basano le richieste di rimborso avanzate sulle operazioni oggetto di disconoscimento. La mancata acquisizione della copia della denuncia può pertanto condizionare l’esito della richiesta avanzata, con conseguente possibile facoltà per la Banca di avvalersi del diritto di ottenere la restituzione dell’importo originariamente rimborsato, laddove le valutazioni condotte anche sulle informazioni fornite attraverso il presente Modulo evidenzino che le operazioni di pagamento siano autenticate, correttamente registrate e contabilizzate e che non abbiano subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti. In via generale, si raccomanda di procedere alla prima occasione utile alla presentazione della denuncia alle Autorità competenti, attesa l’importante rilevanza probatoria che tale documentazione assolve ad interesse del cliente nelle decisioni sul tema delle operazioni di pagamento non autorizzate presso le sedi giudiziali e stragiudiziali
2.Tempistiche di restituzione delle somme disconosciute e relativi cut-off sui vari canali
La Banca procederà al riaccredito delle somme disconosciute entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione del presente modulo, ricevuto completo nelle sue parti essenziali entro le ore 09:00, ripristinando il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non avesse avuto luogo ed assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. La Banca può tuttavia sospendere l’operazione di rimborso in caso di motivato sospetto di frode.
3.Diritto della Banca di ottenimento della restituzione delle somme originariamente ristorate
La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato, provvedendo al riaddebito delle somme sul conto e dandone comunicazione per iscritto, qualora, successivamente alla prima operazione di rimborso, sia dimostrato che le operazioni erano state correttamente autorizzate e non interessate da inconvenienti o malfuzionamenti tecnico-applicativi